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Il Tribunale di Taranto conferma l'impianto della dottrina e di parte della Giurisprudenza sulla illegittimità dei mutui

Nelle scorse settimane avevo stigmatizzato l'orientamento dei alcuni Tribunali che, pur in attesa del pronunciamento della Cassazione, avevano comunque ritenuto di pubblicare sentenze favorevoli alle banche sul tema della illegittima determinazione degli interessi sui mutui: a conferma comunque della bontà della tesi contraria, altri Tribunali invece continuano a sostenere la palese violazione di norme imperative a discapito dei mutuatari. 

In attesa del provvedimento (i consiglieri sono “riuniti” in camera di consiglio ormai da due mesi) della Cassazione a sezioni unite, in alcuni Tribunali si continua ad accertare quello che l’evidenza manifesta, ossia che i mutui, così come strutturati dalle banche, sono quasi tutti illegittimi ed andrebbero rivisti quanto all’ammontare degli interessi dovuti.

Il Tribunale di Taranto, con una recente sentenza ineccepibile, pur sottolineando che la questione è sub judice presso le Sezioni Unite, ha ritenuto talmente chiaro ed evidente quanto eccepito dal mutuatario, dal dichiarare illegittimo il calcolo degli interessi di un mutuo contestato dal mutuatario.

Il Tribunale ha accolto ed accertato entrambe le connotazioni contrarie all’ordinamento presenti nel contratto di mutuo:  innanzitutto la presenza di anatocismo e dunque di interessi secondari e maggiori rispetto a quelli legittimi per violazione del divieto presente nel codice civile, sottolineando con precisione che “l’effetto caratteristico della capitalizzazione composta è quello derivante dal fattore esponenziale della formula di matematica finanziaria utilizzata per la determinazione del piano di rimborso”, circostanza che porta, mantenendo immutati i parametri contrattuali, a determinare un illegittimo addebito di maggiori oneri con il calcolo della rata in regime composto rispetto al calcolo in regime semplice ( a testimonianza del possibile doppio metodo di calcolo degli interessi nei mutui, possono portarsi alcune banche – che si contano tuttavia in due/tre unità – che calcolano gli interessi dei mutui con il regime semplice più favorevole al cliente anziché con il regime composto).  

Ma il Giudice è andato anche oltre: il maggior costo degli interessi determinato dalla capitalizzazione composta applicata dalla banca, “… non è previsto dal regolamento contrattuale che non fa menzione del regime finanziario di calcolo degli interessi che viola le regole di trasparenza … traducendosi in una invalidità strutturale per violazione di norme imperative”.

Dunque si conferma l’impianto che la dottrina denuncia nella struttura dei mutui comunemente predisposti dal sistema bancario: assenza di convenzione nel contratto delle modalità di calcolo degli interessi e presenza di interessi anatocistici ed esponenziali: e se un Giudice ha così sentenziato, pur a conoscenza che la Corte di Cassazione a breve dovrebbe emettere principi di diritto in merito, può voler dire che era davvero certo di una decisione inevitabile, giusta ed equilibrata.

Questa evidente e palese violazione dei principi cardine dell’ordinamento in tema di volontà contrattuale, raccolta del consenso e presidio da fenomeni di vessazione a carico dei contraenti deboli, deve portare a fare chiarezza in un mondo del credito che attualmente è fortemente sbilanciato, anche a causa di queste gravi vessazioni, in favore di un sistema bancario che produce utili sempre più cospicui e a discapito dell’utenza gravata da rate insostenibili e rimborsi di interessi esosi ed illegittimi.


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