DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ANCONA DEL 21/07/2025

DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ANCONA DEL 21/07/2025

 

Unitamente al percorso formativo e culturale che stiamo perseguendo, con l’organizzazione di convegni di studio e dibattito nella dottrina, sul tema della illegittimità degli interessi sui mutui, in questo blog di clinicafinaziaria.it, andremo a commentare alcuni pronunciamenti giurisprudenziali che si stanno susseguendo.

Cominciamo da questa sentenza del Tribunale di Ancona dello scorso luglio, un provvedimento ben argomentato che esamina il mutuo, anche tenendo conto delle eccezioni delle parti, da una sola prospettiva, tra le svariate che contraddistinguono il problema.

Il mutuo esaminato dal Tribunale è un mutuo di 200.000,00, da rimborsare in 60 mesi ad un tasso (Tan, tasso annuo nominale) variabile e il piano di ammortamento è allegato al contratto e sottoscritto. La norma cui il Giudice fa riferimento è l’art. 117 del Testo Unico bancario che recita: “I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati…”. il Giudice premette che il Ctu, l’ausiliario tecnico di cui si è avvalso, gli ha riferito che il piano di ammortamento alla francese può essere sviluppato tanto nel regime di capitalizzazione semplice quanto in quella composta, producendo, a parità di Tasso, Tan, quantità differenti di interessi, per cui si chiede, il Giudice, sulla validità di un patto che indichi soltanto il TAN, omettendo la precisazione del regime di capitalizzazione da adottare in sede di rimborso. Anche in considerazione che il contratto non reca pattuizione sul tasso effettivo, il quale (rispetto al TAN) l’incremento di interessi che il regime di capitalizzazione composta produce rispetto al regime semplice quando i pagamenti sono infrannuali.   Il Giudice sostiene che la Cassazione a SU ha risolto il problema della determinatezza e determinabilità del prezzo del contratto per i, mutui a tasso fisso con il piano di ammortamento, giacché in tali casi l’ammontare degli interessi da pagare è facilmente conoscibile. Cosi anche nel caso del mutuo a Tasso variabile, se si conosce la prima rata, si ricava facilmente il tipo di regime applicato e si possono conoscere gli interessi di tutte le rate successive, benché il tasso sia variabile. Dunque ai sensi del 1346 cc la conoscibilità tecnico-matematica del prezzo sarebbe assicurata. Ma il Giudice di Ancona sostiene poi che invece, la modalità di pattuizione deve rispondere, nei contratti bancari, all’art. 117 del Tub più che al 1284 cc.  Se, come affermato e riscontrato dal ctu, “il regime finanziario adottato imprime un diverso costo al contratto in termini di conteggio degli interessi, esso deve essere oggetto di accordo formale ex art. 117t.u.b. incidendo sul prezzo, a nulla valendo il fatto che, pur con un’operazione di calcolo più o meno complessa e con l’ausilio del piano di ammortamento, si possa giungere ad individuare gli importi dovuti”. Prosegue la sentenza: “La finalità (teleologica, volta ad eliminare le asimmetrie conoscitive delle parti nei contratti asimmetrici) dell’articolo 117 del Tub. osta a che la scelta del regime di capitalizzazione sia operata solo indirettamente attraverso l’adozione di un modello di piano di ammortamento in luogo di un altro. Se la forma del 117 del Tub. costituisce lo strumento che il Legislatore ha individuato per superare le asimmetrie informative tra contraenti, il regime finanziario del piano di ammortamento, che influisce sul prezzo, non può essere pattuito in forma indiretta attraverso l’allegato ed anonimo piano di ammortamento. Si rende allora necessaria la specificazione del regime finanziario adottato o, in alternativa, la indicazione del TAE – tasso annuale effettivo – da cui desumere gli effetti dell’adozione della capitalizzazione composta sui pagamenti infrannuali (se il mutuo è informato dal regime di capitalizzazione semplice il TAN ed il TAE coincidono, mentre nel regime della capitalizzazione composta il TAE è superiore al TAN).”   Conclude la sentenza che nel caso di specie si riscontra allora la nullità formale dell’accordo identificativo degli interessi, poiché non rispetta il requisito strutturale della forma informativa di cui all’art. 1 17 del Tub.

 

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