Quando dottrina e giurisprudenza seguono la logica Aristotelica

Quando dottrina e giurisprudenza seguono la logica Aristotelica

Lo scorso 8 maggio, il giorno in cui fu eletto Papa Leone XIV, i lettori di clinicafinanziaria.ir ricorderanno che è stato organizzato presso il Tribunale di Potenza il convegno di studio che dibatteva sul tema della illegittimità dei mutui. In quella occasione, lo abbiamo refertato con un articolo sul blog, il Giudice Valitutti del Tribunale di Potenza, pur aprendo la strada alla necessità di approfondimenti sulla materia, aveva concluso che a suo avviso la mancanza nel contratto del mutuo della sottoscrizione del correntista circa il regime composto utilizzato per il calcolo degli interessi, non era in contrasto con l’art. 4 dell’art. 117 Tub che prevede che in contratto devono essere indicati tutti i costi del contratto di finanziamento.

Solo alcune settimane dopo, il 29/05, la Cassazione a Sezioni Unite, pur non affrontando direttamente il problema, sembrava aver dato ragione a questo orientamento del Giudice Valitutti, per il fatto che l’art. 117 Tub non prevedeva espressamente che il regime finanziario di calcolo degli interessi dovesse far parte dei costi da sottoscrivere.

Alcuni mesi dopo, lo scorso 21 novembre, il Tribunale di Potenza, attraverso una sentenza di un altro Giudice che si occupa di diritto bancario, prende una posizione radicalmente opposta: nella sentenza si esplica un ragionamento semplice, lineare, logico e aristotelico. Ricordo che la logica aristotelica si fondava su tre cardini del  pensiero: il principio di identità (ogni cosa è sé stessa), di non contraddizione (una cosa non può essere e non essere allo stesso tempo) e del terzo escluso (una proposizione è vera o falsa, non esiste una terza via). Inoltre, la logica di Aristotele percorreva il  sillogismo, il ragionamento deduttivo che collega due premesse per arrivare a una conclusione necessaria.

Ecco perché la sentenza del Tribunale di Potenza segue i principi sopra descritti: nel mutuo oggetto di causa, il Ctu, il consulente tecnico del Giudice, ha accertato che gli interessi del mutuo sono stati calcolati con la formula del regime composto, dunque:

  1. Gli interessi del mutuo sono calcolati con il regime composto
  2. il regime composto non era sottoscritto      
  3. l’applicazione del regime composto produce un ammontare maggiore di interessi rispetto al regime semplice, ossia produce un costo in più
  4. L’art. 117 Tub recita che devono essere sottoscritti tutti i costi del finanziamento
  5. logico è pertanto concludere che il contratto, non prevedendo, il regime composto e il suo maggior costo è nullo e devono ricalcolarsi gli interessi a regime semplice e a tasso legale.

Il Giudice estensore della ragionevole sentenza, ben motivata, cita anche altra Giurisprudenza che è orientata a questa impostazione.

Siamo ormai sulla buona strada, alcuni concetti, difficili e molto tecnici, si stanno facendo spazio tra i Giudici: resta ancora da approfondire la presenza di anatocismo, anche nei mutui, la conseguenza sulla mancanza nei contratti della espressa previsione del TAE, il tasso effettivo annuo che comprende i costi della capitalizzazione composta: ma, un passo alla volta, ci arriveremo, intanto prendiamo il buono.

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