Il dramma della iscrizione a Sofferenza nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia
Quando una banca revoca un fido sul conto corrente, oppure quando un titolare di un mutuo non rispetta le scadenze delle rate dei mutui, molto spesso le banche iscrivono il nominativo nella Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia nella categoria “sofferenza”, che già di per sé assegna al nominativo una qualifica di “cattivo pagatore”, ed è una notizia immediatamente nota a tutto il sistema bancario e, anche se ciò non sarebbe legittimo, molto spesso arriva anche alla rete di fornitori, clienti, enti con cui il debitore ha a che fare: la qualifica di cattivo pagatore, influenza negativamente il futuro finanziario del nominativo iscritto a “Sofferenza”, impedendogli di accedere a nuove forme di affidamento e prestiti e financo impedendogli o rendendo difficile l’avvio di nuove iniziative e rapporti commerciali.
Questa circostanza è più o meno conosciuta da tutti: ciò che invece è in genere celato è che la banca non può automaticamente iscrivere “a sofferenza” il nominativo cui ha revocato il fido o che non ha rimborsato scoperti o mutui. La legislazione consente alle banche l’iscrizione a due condizioni: la prima è per quanto ovvio la presenza del debito non onorato, la seconda condizione, che deve coesistere con la prima, è che l’equilibrio economico finanziario del debitore sia compromesso, con una prospettiva prossima alla insolvenza, alla decozione, e al rischio pre-fallimentare: si dà il caso che, molto spesso, questa condizione non ricorre. Il fatto che un debitore non abbia pagato un debito ad una banca, non implica necessariamente che sia in condizione così gravi da non poter pagare nessun altro debito. Questa analisi la banca non la fa mai, pur se la legge la obbliga a farla: esiste un debito non onorato? La banca iscrive a “sofferenza” a prescindere dalla situazione complessiva di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale.
In tal caso ci sono tutele, giudiziarie, che consentono di ottenere ragione, consentendo la cancellazione della sofferenza dal registro della Banca d’Italia e, in tal caso, si aprono anche spazi per un eventuale risarcimento dei danni, provati, subiti per la illegittima iscrizione.
