Il simposio di studi in Cassazione sulla materia degli interessi sui mutui a rimborso graduale
In vista della attesissima decisione della Corte di Cassazione, che in sede di Sezioni Unite ( a partire dall’udienza del 27/02) deciderà del futuro e del passato di molti consumatori e di tante imprese, perché è chiamata a dire se i mutui stipulati negli ultimi 20 anni sono regolari o meno ( cfr. numerosi articoli in materia sul blog clinicafinanziaria.it e su facebook), la sezione “formazione decentrata” della Corte di Cassazione ha promosso un incontro di studio sull’argomento dei mutui con pagamento rateale ( ammortamento alla francese), incontro che si è tenuto ieri, 31/01.
La concomitanza tra corso di formazione e data dell’udienza e della prossimità della sentenza, al pensiero puro di un operatore può parere discutibile considerandosi l’approssimarsi dell’udienza, cioè del luogo processuale deputato per legge alla discussione e alla decisione della rilevante questione di legittimità. Si potrebbe dire che in tale contesto “il silenzio è d’oro”. Ciò che sorprende il pensiero puro di un operatore della materia, e pur nella coscienza di essere estraneo a certe dinamiche, è che al convegno di studi hanno partecipato ben tre soggetti che sono protagonisti del processo che dovrebbe portare alla formazione ed elaborazione dei principi di diritto nella sentenza in tema di mutui ipotecari. Vi ha partecipato infatti il Giudice di Salerno, titolare della causa civile che è stato promotore della remissione del tema dei mutui alle Sezioni Unite: ma il Giudice, molto correttamente, si è astenuto dal prendere qualsiasi posizione favorevole o contraria rispetto la tema in discussione, motivando saggiamente con questioni di ovvia opportunità.
Vi hanno partecipato altresì due consiglieri della Corte di Cassazione che saranno parte del Collegio a Sezioni Unite giudicante: e questo ha turbato la purezza del mio cuore. Pare infatti appena appena discutibile che al convegno di studi i due consiglieri vi abbiano partecipato come relatori, non limitandosi, peraltro, a presentare le questioni e le tematiche giuridiche che investiranno a breve le Sezioni Unite ma addirittura esprimendo il loro parere ed in ultima analisi anticipando, almeno per quanto riguarda la loro posizione personale, quanto verrà poi rappresentato nel collegio.
Alcuni relatori hanno detto che la decisione delle Sezioni Unite toccherà la vita economica di milioni di persone: probabilmente sarebbe stato opportuno, tenendosi in considerazione le diverse posizioni e tesi giuridiche in gioco, per non parlare degli interessi, mantenere un profilo più discreto e bilanciato in vista, ripeto, di un evento processuale ormai alle porte.
Entrando nel merito del convegno di studi poi, si è assistito ad un susseguirsi di temi del tutto inconferenti con il nocciolo del problema, quasi a segnalare, a volte con sarcasmo, l’inconsistenza delle tesi giuridiche di chi si sta affannando a sostenere che i mutui con ammortamento alla francese, senza la chiara esplicitazione del regime finanziario di calcolo e la necessaria manifestazione del consenso di entrambe le parti del rapporto contrattuale, si risolvono in un atto vessatorio con lesione della autonomia negoziale di una categoria di parti e, quindi, con un vulnus allo stesso Stato di diritto. A parte l’avvocato Tanza, intervenuto a nome della associazione dei consumatori Adusbef, che ha posto l’attenzione sulla tutela del consumatore che subisce un metodo di calcolo illegittimo e la forza del diritto europeo che sostiene e rafforza le norme del diritto italiano, molti altri, così mi è parso, si sono portati chi su tematiche algebrico-matematiche, chi sulle norme genericamente ed astrattamente a tutela dell’utente contraente debole, chi sulla legittimità dell’ammortamento alla francese in relazione all’ammortamento all’italiana o addirittura dell’ammortamento alla tedesca. Il tema richiedeva la rigorosità di riconoscere che nei mutui, convenuti nel contratto capitale mutuato, numero di rate e tasso di interesse, non ne discende univocamente l’importo della rata e degli interessi da pagare, perché tali ulteriori dati discendono dall’utilizzo di una formula matematica che può essere quella del regime semplice o quella del regime composto: in assenza di questa informazione al mutuatario, mancando il suo consenso sottoscritto su quale delle due formule sia da utilizzare, sono violati gli obblighi di trasparenza e il mutuatario stesso ha diritto alla tutela del 117 Tub che impone il ricalcolo a tassi legali e con il regime semplice, sia della rata che degli interessi. In definitiva, la posta in gioco investe valori portanti del nostro ordinamento, quali l’effettività della posizione di parità nelle dinamiche negoziali, la trasparenza, il consenso informato, la tutela dell’affidamento, l’effettiva e consapevole manifestazione di volontà di tutte le parti del contratto. Si tratta di pilastri di civiltà rispetto ai quali fanno sinceramente arrossire pratiche contrattualistiche come quelle che sono in discussione. Una norma del Testo Unico Bancario, l’art.125 bis, al 5° comma stabilisce che “Nessuna somma puo’ essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali”. Questa è la legge: la scelta per un regime finanziario anziché per un altro, specialmente se più oneroso, investe l’oggetto economico del contratto (art.1325, n.3, c.c.) ed esso, in una struttura normativa ispirata al valore irrinunciabile della trasparenza, non può essere affidata a fumose e improbabili pratiche ermeneutiche ma risultare da chiara, espressa previsione contrattuale, senza equivoci, sottintesi e sorprese … Confidiamo, quindi, nel sapiente approccio a tali questioni e a tali valori che sapranno avere le Sezioni Unite, oltre gli incontri di studio …
