L’usura, approfittarsi di chi ha bisogno di un prestito

L’usura, approfittarsi di chi ha bisogno di un prestito

Faenus agitare et in usuras extendere ignotum. (Tacito) 
Prestare denaro ad interesse e pretenderlo così alto da raggiungere le forme dell’usura è ignoto (ai germani).

Usura.

È il raccapricciante reato economico che si tenta di combattere con una normativa penale stringente e dalle sanzioni rilevanti, oltre che con l’opera diuturna della Guardia di Finanza che cerca di scovare focolai in tutti i comparti dove possono annidarsi. Quasi tutti. In un comparto si fa finta che non esista usura, e si cerca in tutti i modi di eludere un impianto normativo a tutela del consumatore e dell’imprenditore, inventando ed interpretando cavilli tecnico-giuridici. Almeno questa è l’impressione.

Il prezzo del denaro è stato da sempre un problema per il mondo economico e per le famiglie. E’ noto come nel sottobosco di personaggi detentori di risorse, di provenienza lecita o illecita, si sia creato un sistema di credito a chi non può o non sa rivolgersi ai prestatori istituzionali, connotato da tassi di interesse altissimi fino alla insostenibilità criminale.

Così la legge 108/96 ha istituito un presidio validissimo contro l’usura stabilendo un tasso di interesse massimo oltre il quale si incorre nel reato. Per quanto ovvio il presidio riguarda anche le banche nella loro quotidiana attività di prestatori di denaro. Ma un po’ meno. Discutibili sentenze e orientamenti giurisprudenziali hanno man mano svuotato la ratio della legge antiusura, quasi a dire: il fenomeno dell’usura non può riguardare il sistema bancario. Proveremo negli interventi futuri a giustificare e motivare questa affermazione, ma preme da subito dare una data e un provvedimento simbolo di quanto detto.

Era il 13 maggio 2011. Piena crisi economico finanziaria nata nel triennio precedente. Il Governo della Repubblica emana un decreto legge, il n. 70/2011 denominato “Semestre Europeo-Prime disposizioni urgenti per l’economia. Sono 12 articoli di provvedimenti tipo: Reti d’impresa, Zone a burocrazia zero, disposizioni per l’edilizia pubblica e privata, semplificazione burocratica, Semplificazione fiscale, Servizi al cittadino e, all’art. Impresa e credito, nascosta tra una serie di provvedimenti, si intrufola un comma in cui si dispone (con decretazione d’urgenza, si badi) semplicemente che “all’articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: “aumentato della metà” sono sostituite dalle seguenti: “aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali“.

Al cospetto di un fronte dottrinario ed in qualche caso anche giudiziario che incombeva e che si incuneava nei rapporti bancari evidenziandone in numerosissimi casi comportamenti in violazione della legge anti usura, il fronte politico si inventa una modifica della legge 108/96 e segnatamente cambia le modalità di calcolare il tasso soglia, ossia il tasso oltre il quale si verificava automaticamente la violazione della legge. Un primo risultato: mentre fino al 13 maggio 2011 il tasso soglia, per esempio, dei mutui ipotecari a tasso variabile era pari al 4,185%, dal 14 maggio, giorno di entrata in vigore del decreto legge innovativo, il tasso soglia diventa pari al 7,9875% si raddoppia quasi. Le conseguenze sono evidenti: laddove erano in corso giudizi di accertamento dei tassi applicati dalle banche nei mutui, improvvisamente un tasso del 5% che era usurario fino al 13 maggio, dal giorno dopo non lo è più. Il sistema era salvo.

Condividi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *