Un fac simile di un atto di appello … mi scuseranno gli avvocati …

in questo documento voglio fare un esercizio di studio: come farei, io che non sono avvocato, un atto di appello ad una vera sentenza di un Tribunale della Repubblica Italiana, che rigetta le eccezioni di parte attrice sulla irregolarità dei mutui. Trattandosi prevalentemente di motivazioni tecniche, pur se vincolate al diritto, ritengo di potermelo permettere. In corsivo sono riportate le affermazioni del Giudice in sentenza, oppure del Ctu (le cui conclusioni, rigorose e puntuali, il Giudice ha integralmente disatteso).

In tema di mutui a rimborso graduale la prima regola di fondo è quella stabilita dalla Cassazione 60 anni fa (pietra miliare n. 3224 del 25/10/1972) che ha graniticamente affermato che “le implicazioni economiche delle modalità temporali dell’adempimento (alias pagamento, alias ammortamento) sono estranee al contenuto dell’obbligazione”, principio talmente semplice e basilare da non essere mai stato smentito da pronunce successive. Il continuo riferimento del Giudice di primo grado alla assenza di fenomeni anatocistici nel piano di ammortamento alla francese, che riprende la nota conclusione in tal senso di SU 15130/24, è inconferente poichè attrice non ha eccepito la presenza di anatocismo nel piano di ammortamento. Un esempio banale può esser utile per definire i contorni del problema e dunque la vera eccezione non colta dal primo grado. Una volta stabilita la rata (nel ns caso pari a 1.347,07) con i dati contrattuali di capitale, tasso di interesse e numero di rate, il buon senso (oltre alla matematica finanziaria) rileva che in tale rata vi è quota capitale e quota interessi e, soprattutto, moltiplicando la rata per il numero di rate, 239, si ha un montante totale di euro 321.949,00 di cui 190.000,00 di rimborso capitale e 131.949,00 di interessi. Quando si tratta di definire come fare il piano di ammortamento e come pagare le rate ed imputarle a capitale ed interessi,  un dato acquisito sono gli interessi stabiliti in 131.919,00 che NON POSSONO CAMBIARE nel loro ammontare in relazione al tipo di ammortamento, francese, italiano o tedesco, ma, quello che può cambiare, è la distribuzione degli interessi in quote diverse nelle 239 rate: dunque affermare che “ il maggior carico di interessi del prestito evidenziato anche dal ctu a pag. 11 non scaturisce dalla produzione di interessi su interessi ma piuttosto dipende dal fatto ( e qui riprende acriticamente la SU  )  che nel piano concordato tra le parti  restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante ( ma abbiamo dimostrato in perizia che anche con il regime semplice alternativo al composto è assicurata la rata costante) il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario al mutuante “ è del tutto inappropriato rispetto alle eccezioni di parte attrice. E’ stato il ctu stesso a sostenere “che l’effetto del regime composto è già incluso nella rata contrattuale”, ossia è già la rata ad includere gli effetti della capitalizzazione composta. Se le parti si fossero messi d’accorso per un altro tipo di ammortamento (e ce ne sono INFINITI) l’ammontare degli interessi stabiliti con la rata NON SAREBBE CAMBIATA.

Primo motivo d’appello. Contraddittorietà delle affermazioni in merito al rigetto della violazione dell’art. 6 della Delibera Cicr 9/2/2000

Il Giudice più volte in sentenza ammette che il mutuo è in regime di capitalizzazione composta: “ il regime finanziario composto viene utilizzato in maniera prevalente nella prassi bancaria”,  “ la piena consapevolezza … della somma quantificata mediante il regime finanziario dell’interesse composto…” Quindi Il Giudice da una parte  ha colto la conclusione del CTU che la rata del mutuo è calcolata in REGIME DI CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA , ma d’altra parte poi, per rispondere alla eccezione di violazione della delibera CICR 9/2/2000 art 6 che vieta se non sottoscritta proprio ogni forma di capitalizzazione, si contraddice sostenendo dice che “nel contratto di mutuo non è dato riscontrare una operazione di capitalizzazione degli interessi” tornando a sostenere che è piuttosto il risultato di un “frazionamento della obbligazione restitutoria con periodicità infrannuale”: ma la quantità di interessi nella rata è stabilita a monte ( CTU : “che l’effetto del regime composto è già incluso nella rata contrattuale”) e il tipo di pagamento/ammortamento  non può influenzarne la quantità di interessi (Cass. 3224 del 25/10/1972 “le implicazioni economiche delle modalità temporali dell’adempimento (alias pagamento, alias ammortamento) sono estranee al contenuto dell’obbligazione”).

Secondo motivo di appello: errata o mistificata lettura dei dati della ctu. Nella sentenza il Giudice per dimostrare un suo pregiudiziale assunto riporta la frase della CTU “ nonostante la rata venga determinata applicando una formula in regime composto …il calcolo degli interessi avviene sempre sul capitale residuo e quindi … non si danno mai interessi scaduti sui quali maturino altri interessi” : la frase del Ctu è riportata in modo parziale, avendo omesso la frase intermedia che “nell’ammortamento alla francese “standardizzato tradizionale” sviluppato come sopra indicato” non si danno mai interessi su cui maturano altri interessi,  tornando quindi  all’errore iniziale e fondamentale, ossia sostenere che nel piano di ammortamento non ci sia anatocismo, eccezione MAI FATTA da parte attrice. Invece il Giudice, per far dire al Ctu quello che Esso Giudice intende apoditticamente affermare, trascura e ignora del tutto la successiva affermazione del CTU: “E’ tuttavia altrettanto vero che la rata cui si perviene con la metodologia sopra descritta, che prevede il pagamento anticipato a ciascuna scadenza di tutti gli interessi maturati sul capitale residuo, è analoga a quella che si otterrebbe imputando la rata a pagamento dei soli interessi maturati sulla quota capitale in scadenza e capitalizzando gli interessi maturati ma relativi al capitale non ancora scaduto che verrebbero pagati alle scadenze successive:

Quota interessi t = Quota capitale t x (1+TAN periodale)t – Quota capitale t

in cui la presenza del fattore tempo t all’esponente palesa il computo di interessi su interessi”.

La errata lettura della ctu da parte del Giudice è da riconnettersi alla sottovalutazione, anzi, all’accantonamento, dei concetti che il ctu definisce di carattere matematico-finanziario che invece qui coincidono esattamente con il diritto: il CTU affermando che “ Sul piano matematico-finanziario, va rilevato che, accanto alla tipologia di piano – sia esso alla francese, all’italiana, ecc.. – è solo con la scelta del regime finanziario, semplice o composto, che si individua in modo univoco la legge intertemporale che regola il piano stesso, cioè il criterio di equivalenza finanziaria fra l’importo finanziato che interviene al tempo t0 e gli importi dei rimborsi che interverranno alle varie scadenze tk”,   Il Ctu sta dicendo che nei mutui a rimborso graduale, a differenza dei conti correnti con apertura di credito, il calcolo degli interessi passa necessariamente da una formula finanziaria, da un criterio di equivalenza finanziaria , il regime composto, che è parte fondamentale del problema, perché è con quella formula che si calcolano gli interessi, è con quella formula che si calcolano gli interessi capitalizzati vietati dalla legge. “La verifica della configurabilità dell’anatocismo sul piano giuridico” come dice il Giudice deve passare dall’art. 120 Tub successivo al 1283 cc, e il 120 Tub è stato attuato con la delibera Cicr 9/2/2000 che vieta la capitalizzazione degli interessi infrannuale, quella che, con strumenti matematici ma non estranei al diritto, ha riscontrato la Ctu ignorata dal Giudice. E lo ribadisce senza mezzi termini il CTU:

“ sul piano matematico, tale maggior esborso, che come dimostrato dipende univocamente dall’adozione del regime composto, è conseguenza della capitalizzazione degli interessi, che può esprimersi alternativamente nella forma del loro pagamento anticipato a ciascuna scadenza oppure nella capitalizzazione degli stessi” : la matematica non è estranea al diritto, ma è al servizio del diritto, e il diritto è chiaro, la capitalizzazione infrannuale degli interessi, confermata dalla matematica,  è vietata.

 terzo motivo di appello: ignorata violazione dell’art. 117 Tub c. 4: Il Giudice ignora totalmente che il CTU ha affermato a gran voce che nella rata cui si perviene con il regime composto si PALESA CHIARAMENTE IL COMPUTO DI INTERESSI SU INTERESSI, poi nascosto nel piano di ammortamento, dove però la quantità di interessi è già comprensiva del calcolo di capitalizzazione VIETATO DALLA DELIBERA CICR 9/2/2000. Nel piano di ammortamento, dice il Giudice, si esclude l’anatocismo perché la quota interessi di ciascuna rata viene calcolata sul debito residuo: in realtà quegli interessi della singola rata, già comprensivi del calcolo del regime di capitalizzazione composta, non sono CALCOLATI sul debito residuo, ma sono dalla banca IMPUTATI sul debito residuo, a simulare un inesistente regime semplice. Proprio come dice il Ctu nella frase che il Giudice riporta: il piano di ammortamento evidenzia l’imputazione delle rate a pagamento anticipato degli interessi.  La circostanza è confermata proprio dal Giudie che riporta il passo del Ctu in risposta alle osservazioni del ctp, allorchè conferma “che il piano allegato al contratto evidenzia l’imputazione delle rate a pagamento anticipato degli interessi maturati sul capitale residuo, garantendo il computo degli interessi futuri sul solo capitale residuo, escludendo il computo di interessi su interessi e quindi il fenomeno anatocistico vietato dall’art. 1283 c.c.. “: il ctu parla di imputazione degli interessi sul debito residuo nel piano di ammortamento, dove non si palesa certo il fenomeno anatocistico (mai eccepito dalla parte. Ma il giudice non riporta anche le altre risposte del Ctu al Ctp dove conferma che la rata calcolata con il regime composto comporta maggiori interessi del regime semplice e che tale maggior esborso dipende dalla capitalizzazione degli interessi.

Tale maggior esborso di interessi con il regime composto non può essere escluso dalla previsione dell’art. 117 Tub c.4, che il Giudice liquida “come prassi nota e pertanto di prevedibile applicazione” ignorando che gli usi nei contratti di credito sono vietati. Peraltro il Giudice stesso ha affermato …” il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario al mutuante”, ed ancora “… il maggior carico di interessi evidenziato dal Ctu…” affermazioni che da sole confermano la violazione dell’art 117 Tub c. 4.

 quarto motivo di appello: il giudice non si avvede della palese violazione dell’art. 821 nella relazione dove il ctu sostiene

In tale metodologia di costruzione del piano, successivamente alla determinazione della rata costante mediante la sopra riportata equivalenza intertemporale, la rata viene imputata a pagamento degli interessi periodicamente maturati sull’intero capitale residuo in essere a ciascuna scadenza, risultanti dalla formula seguente:

Quota interessi t = Capitale residuo t-1 x TAN periodale

mentre la quota capitale viene determinata per differenza tra la rata e la quota interessi:

Quota capitale t = Rata t x Quota interessi t

Ma l’art. 821  recita che i frutti civili si calcolano in ragione della durata del diritto, dunque gli interessi si calcolano in ragione del diritto, ossia del capitale: qui invece, nel piano alla francese, è il diritto, il capitale, calcolato per sottrazione degli interessi dalla rata, quindi il diritto è calcolato in funzione degli interessi: una rivoluzione del diritto civile dei frutti che il Giudice non ha il diritto di compiere.

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