DEL RISULTATO DEL CONVEGNO SUI MUTUI PRESSO UNIVERSITA’ DI SIENA DEL 17/10/2025
Quali conclusioni possono trarsi dal confronto tra dottrina e giurisprudenza organizzato e tenutosi lo scorso 17/10 presso l’Università di Siena a margine della Sentenza della Cassazione a Sezioni Unite sulla legittimità degli interessi sui mutui.
L’incontro ha visto la partecipazione del Giudice del Tribunale di Massa dott. Domenico Provenzano: già redattore di alcune sentenze che hanno colto tutti gli aspetti critici delle modalità di calcolo degli interessi sui mutui, in questa sede, nel suo intervento da remoto, ha ribadito che le modalità algebriche con cui la banca calcola la rata e dunque gli interessi sui mutui, portano indiscutibilmente alla violazione del 120 Tub, poiché sono inclusi interessi su interessi. L’apparente regolarità colta da molti giudici ed interpreti nei piani di ammortamento, dove appare che gli interessi siano calcolati in modo semplice sul capitale residuo, risulta essere una banale mistificazione: la rata calcolata con il regime composto comporta interessi maggiorati rispetto alla rata calcolata con il regime semplice, sicché banalmente, quello che sembra capitale residuo nel piano di ammortamento, è invece il debito residuo, poiché oltre al capitale è ivi inclusa una parte di interessi calcolati con il regime composto. Una geniale intuizione, quella del dott. Provenzano, che smaschera in modo implacabile la gestione del fenomeno da parte del sistema bancario.
Il successivo intervento del prof. Samuele Riccarelli, docente di matematica presso il Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici dell’Università di Siena, fa da sostanziale premessa e base logico- concettuale- scientifica alle affermazioni del Dott. Provenzano. Partendo rigorosamente dalle analisi delle formule algebriche sottostanti il calcolo della rata e degli interessi nei mutui a rimborso rateale, il docente ha dimostrato con semplice illustrazione di principi algebrici che gli interessi calcolati nei mutui con l’ammortamento alla francese, ossia i più diffusi nel panorama creditizio, scontano la presenza di una maggiorazione rispetto ad altre modalità di calcolo, una maggiorazione dovuta semplicemente, sul piano rigorosamente matematico, al calcolo di interessi sul montante, ossia sulla somma di capitale ed interessi, che sul piano giuridico si sostanzia nella violazione palese dell’art. 120 Tub che vieta la formazione di interessi sugli interessi maturati.
Nel corso di un breve dibattito con il dott. Roberto Marcelli, altro relatore presente, è emerso poi che gli sforzi degli operatori dovrebbero tendere ad una modalità di calcolo degli interessi più ligia al dettato civilistico della formazione di interessi lineari e non esponenziali, una strada che solo utilizzando il regime semplice potrà essere percorsa agevolmente, con utilità per tutto il sistema economico nazionale.
Degli interventi degli altri relatori al convegno daremo conto in un successivo intervento nei prossimi giorni.
