Quando la Banca d’Italia fa finta di non capire: ovvero “Canis canem non est”
Ho voluto testare la Banca d’Italia, per il tramite dell’Istituto dell’Arbitro Bancario e Finanziario, per vedere se almeno i tecnici della Banca Centrale, con una visione più scientifica e oggettiva, riuscivano a leggere con obiettività il tema della presenza di anatocismo nei contratti di mutuo.
Così, utilizzando il contratto di mutuo di un amico, che si è prestato a fare da cavia, ho presentato ricorso all’ABF.
Nel ricorso, presentato per competenza presso la sede di Bologna, mi limitavo a chiedere a Banca D’Italia una analisi algebrica della formula con cui la banca calcola la rata del mutuo e i relativi interessi, dopo aver convenuto Capitale mutuato, tasso di interesse e numero di rate, e se dall’analisi algebrica emergesse la formazione di interessi su interessi per via della apposizione a potenza del numero delle rate. Inoltre chiedevo se la assenza del TAE nel contratto, non configurasse violazione della delibera Cicr del 2000 che impone la presenza di un tasso che contenga i costi della capitalizzazione composta. Non chiedevo altro: semplificavo la richiesta per stringere il più possibile il campo.
Entro i 90 giorni, dopo che la banca si era costituita nel ricorso, esplicando le sue difese (già arcinote e da me puntualmente ribattute) giunge il verdetto dell’Arbitro, verdetto che respinge il ricorso (Qui allegato il verdetto).
Quanto alla eccezione della assenza del TAE in contratto, mi risponde che la competenza dell’ABF riguarda contratti stipulati al massimo da 6 anni, quindi la richiesta non poteva essere esaminata. In sostanza se ne lava le mani, non avendo il coraggio di decidere, atteso che si tratta di una eccezione ad una irregolarità che svolge i suoi effetti anche nei tempi del ricorso.
Anche quanto alla presenza di anatocismo se ne lava più o meno le mani con la stessa motivazione: la convenzione è precedente ai 6 anni quindi fuori dal perimetro temporale di competenza. Però aggiunge due cose: si lascia scappare che nel contratto NON vi è convenuta alcuna modalità di calcolo degli interessi, ma c’è solo il piano di ammortamento e, aggiunge, nel piano di ammortamento non c’è anatocismo.
Mi sento di fare un reclamo, ammesso per palese errore materiale, giacché di errore materiale si tratta, evidenzio: ma come, io ti chiedo se c’è anatocismo nella formula del calcolo del regime composto e tu mi rispondi che nel piano d ammortamento non c’è anatocismo? E’ come, protesto, se io facessi una denuncia ad un tizio per furto e il giudice lo assolve per omicidio…
Nulla, anche il reclamo è respinto, con la motivazione che non vi è nessun errore materiale.
Ho capito che Banca d’Italia non vuole capire, non vuole intromettersi a valutare una grave illegittima applicazione delle sue consociate. Cane non mangia cane.
