Ecco come è andata l’udienza in Cassazione Sezioni Unite del 27 febbraio
Nell’udienza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, tenutasi in seduta pubblica lo scorso 27 febbraio, si è assistito alla relazione del Consigliere Dematteis, a nome della Procura Generale, che ha ripercorso il testo già reso noto nei giorni scorsi. In sostanza ha ribadito che il contratto di mutuo, in punto convenzione della obbligazione accessoria degli interessi, non è indeterminato o indeterminabile, non contiene nessun costo “ulteriore” per il mutuatario in violazione della normativa sulla trasparenza, giacché la presenza del piano di ammortamento, alla francese, contiene tutti gli elementi per consentire al mutuatario di sapere come e quanti interessi pagherà, in presenza di univocità della corrispondenza tra i dati contrattuali (capitale tasso e numero di rate) e gli interessi da pagare, giacché a suo parere (scientificamente errato ndr) dati capitale numero di rate e tasso nominale e il piano di ammortamento alla francese, esita solo una rata e un ammontare di interessi. Questa posizione apodittica del consigliere, ha solo una giustificazione: il processo di Salerno, da cui ha tratto origine la remissione del quesito alle Sezioni Unite, era agli inizi e dunque privo di qualsiasi istruttoria: se fosse stata fatta una istruttoria ed una Ctu, qualsiasi professionista avrebbe aiutato il Giudice e la Cassazione a capire che dati capitale tasso e numero di rate, ci sono due formule alternative utilizzabili, regime semplice e composto, alternativa che rende necessaria la convenzione di una di esse in contratto. A dire il vero poi in conclusione il consigliere ha inteso precisare una circostanza che nella relazione scritta non era emersa e che lascia lo spazio ad una seria riflessione per il Collegio, perché egli infatti ha detto che, se poi volessimo dare alla banca una responsabilità nel non aver precisato al mutuatario che esiste anche un altro modo di calcolare gli interessi, potremmo anche confinarla in una responsabilità precontrattuale. Orbene, credo che, ancora perseverando nella sua tesi, il Consigliere intendesse riferirsi al fatto che la banca avrebbe potuto proporre come alternativa l’ammortamento all’italiana, ma comunque ha ammesso una crepa nel comportamento della banca. In realtà la vera crepa sta nel non aver previsto e riferito, contrattualmente, che si possono utilizzare, per il calcolo degli interessi, la formula semplice meno onerosa o la formula composta, più onerosa.
Infatti su questo aspetto si è soffermato il secondo oratore, l’avvocato Tanza che difendeva il mutuatario nell’occasione: il mutuatario ha il diritto per la normativa cogente di vedere nel contratto la convenzione del regime, semplice o composto, che la banca applica nel calcolo di rata ed interessi. Il problema, semplice, continua ad essere solo questo e non il piano di ammortamento francese italiano o tedesco.
E’ intervenuto anche l’avvocato della banca (a sentire le cui tesi sinceramente anche le parti organiche avevano uno scombussolamento, oltre all’intelletto) il quale pervicacemente e pur con un eloquio che rischiava di essere convincente, insisteva a porre il focus sul piano di ammortamento alla francese, regolarissimo e frutto di una banale operazione di moltiplicazione e somma alla fine della quale gli interessi sono determinati e determinabili, senza trascurare altresì il fatto certo che a suo avviso tali interessi sono calcolati con il regime semplice, poiché sono parametrati al debito residuo, al tempo ed al tasso: l’unico dubbio dell’uditore era se a quelle tesi egli credesse veramente o per doveri d’ufficio. Eppure sol questo dovrebbe mettere il collegio sulla strada giusta: il mutuatario sostiene che gli interessi sono calcolati con il regime composto, la banca sostiene essere calcolati con il regime semplice, val la pena a questo punto fare un po’ di luce e assicurare verità alla platea dei mutuatari?
