Le ultime battute prima della decisione e della sentenza della Cassazione in merito alla legittimità dei contratti di mutuo

Le ultime battute prima della decisione e della sentenza della Cassazione in merito alla legittimità dei contratti di mutuo

Come noto il prossimo 27 febbraio la Corte di Cassazione a Sezioni Unite dovrebbe dettare la “regola iuris” in merito alle contestazioni che da più parti sono state mosse ai mutui con pagamento rateale.

E’ stata resa nota la relazione che il Pubblico Ministero esporrà al collegio a Sezioni Unite: le indicazioni per il suddetto collegio sono che, contrariamente a quanto sostenuto da diversi operatori e molti Tribunali, l’omessa indicazione, in un contratto, del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, nonché delle modalità di ammortamento alla francese, non comporta né indeterminatezza né violazione delle norme sulla trasparenza. Se questa indicazione sarà fatta propria dal Collegio saranno compromesse le possibilità di chiedere al sistema bancario di mutare rotta e rendere più sostenibili gli interessi da pagare.

Il parere espresso dai sostituti procuratori generali è fondato su un grave errore di diritto: infatti si sostiene che il contratto di mutuo a tasso fisso (la sentenza infatti varrebbe solo per questo tipo di mutuo e non per quello a tasso variabile … sic), identificando l’importo erogato, il tasso nominale la composizione delle rate e la somma complessiva da pagare, non si esporrebbe a nessuna censura, essendo l’ammontare degli interessi univocamente determinato e determinabile. Ciò non è vero, ma è chiaro perché si giunge a questa conclusione non vera, perché nel corpo del documento, MAI viene ad emergere il confronto tra formula del regime composto e formula del regime semplice, il problema non viene rilevato. Ma è di tutta evidenza, che se con gli stessi dati su cui nel contratto si raccoglie il consenso, utilizzando la formula composta si ottiene una rata e utilizzando la formula semplice se ne ottiene un’altra, non esiste più univocità e cade il teorema dei procuratori. Se sia volontaria o meno questa SVISTA non posso dirlo: ma il tema di fondo sottolineato è il confronto tra piano di ammortamento alla francese e piano di ammortamento all’italiana, un confronto inconferente, fuori dagli orizzonti del problema, che invece si concentra sull’aspetto della differenza tra regime semplice e composto, mai preso in considerazione.

Grande la confusione poi (ma occorre ammettere che nascondersi dietro la apparente confusione agevola le decisione che si vuole prendere con pregiudizio) sul tema dell’ammortamento alla francese: poichè il piano di ammortamento, si dice, specifica la composizione delle rate, non è necessario stabilire e convenire come si arrivi a quella rata. Cosa c’entra il piano di ammortamento, che è lasciato alla libera volontà delle parti, con la univocità della obbligazione accessoria, assente nel capitolato del mutuo? Nulla, ma tant’è. Il piano di ammortamento è solo il momento in cui la banca prevede come debbano pagarsi le rate e dunque gli interessi, rate ed interessi che sono state subdolamente calcolate dalla banca, con il concorso delle tenebre, a monte, nella fase precedente ed in modo del tutto ignoto al mutuatario.

Uno dei cardini del diritto civile, il contratto, è reso sacro nel codice civile dall’articolo 1325 che, al primo punto, determina un caposaldo delle sue caratteristiche: l’accordo delle parti. Nella peggiore conclusione prevedibile per questa vicenda che sta occupando in queste settimane la Corte di Cassazione, si assisterebbe ad una palese violazione di questo fondamentale istituto del nostro diritto: il contratto di mutuo, sarebbe del tutto valido pur se manca palesemente l’accordo tra le parti, un accordo, sulla modalità di come debbano calcolarsi gli interessi sul capitale preso a prestito, mai cercato dalla banca, vessatoriamente evitato a discapito del prenditore del mutuo  e con un atteggiamento di talune parti  partecipanti al contenzioso che si può definire inquietante.

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